1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato quale zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.